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IMU: cos'è e chi deve pagarla?

  • segreteria1eldocon
  • 12 dic 2024
  • Tempo di lettura: 4 min
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L’IMU, Imposta Municipale Propria, è il tributo istituito dal governo Monti e si paga a livello comunale: riguarda il possesso dei beni immobiliari. Dal 2011 ad oggi la normativa IMU è stata sottoposta a diverse modifiche, l'ultima delle quali sopraggiunta con la Legge di Bilancio 2020, che ha cancellato la TASI, accorpandola all'IMU.


Il versamento della tassa IMU è dovuto da coloro che sono in possesso dei seguenti immobili:

  • fabbricati diversi dall'abitazione principale (dove si è stabilita la residenza anagrafica e la dimora fisica);

  • abitazioni principali signorili (cioè solo quelle accatastate nelle categorie "di lusso" A/1, A/8 e A/9);

  • aree fabbricabili;

  • terreni agricoli.


Più precisamente l’IMU è obbligatoria per chi è:

  • proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni;

  • titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie;

  • coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (ma solo nel caso di abitazione “di lusso”);

  • concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;

  • locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.


Quanto si deve pagare di IMU?

Per il calcolo dell’IMU il contribuente può rivolgersi al Nostro CAF: El.Do Consulting.

Sulla rendita catastale degli immobili diversi dall’abitazione principale (rivalutata prima del 5% e poi associata al moltiplicatore di riferimento) viene applicata un’aliquota ordinaria che, per effetto della Legge di Bilancio 2020, si innalza dal 7,6 all'8,6 per mille e che può essere manovrata dai Comuni a determinate condizioni. Invece per le abitazioni principali non esenti (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) l’aliquota ordinaria - sempre per effetto della Legge di Bilancio 2020 - si innalza dal 4 al 5 per mille, anch’essa modulabile dai Comuni, che a seguito di deliberazione del consiglio possono aumentarla di 1 punto millesimale o diminuirla fino all'azzeramento.Resta invece confermata sulle abitazioni principali non esenti la detrazione fissa pari a 200 euro.



Come si paga l’IMU?

L’IMU viene pagata tramite il Modello F24 in due rate pari al 50% dell’imposta annua, oppure in una rata unica pari al 100%. Ovviamente il tributo verrà rapportato al periodo di possesso effettivo che si è protratto nell’arco dei 12 mesi. In pratica, se un immobile è stato posseduto solo per 10 mesi, il calcolo dell’imposta verrà calibrato su un periodo di 10 mesi anziché di 12.


Quando si paga l’IMU?

Le due rate IMU scadono:

  • il 16 giugno (versamento dell’acconto);

  • il 16 dicembre (versamento del saldo).

Nel caso però in cui i suddetti termini coincidano con un giorno festivo o prefestivo, la scadenza slitta al primo giorno lavorativo utile. Se la scelta ricade sulla rata unica, l’IMU va versata entro il 16 giugno.


Chi NON deve pagare l’IMU?

Dal 1° gennaio 2014 sono esenti dal pagamento dell’IMU i possessori delle abitazioni principali accatastate nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e delle relative pertinenze. Quindi le uniche abitazioni principali per cui è ancora dovuta l’imposta sono quelle accatastate nelle cosiddette categorie “di lusso”: A/1, A/8 e A/9. Per abitazione principale si intende l’immobile “nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”. Ciò significa che mancando anche uno di questi due requisiti, dimora fisica o residenza anagrafica, l’immobile è automaticamente considerato come seconda casa, e in quanto tale soggetto a IMU.

Viene estesa la doppia esenzione a tutte le coppie coniugate/unite civilmente che risiedano e dimorino in due abitazioni principali distinte. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono invece esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle medesime categorie. Ad esempio, nel caso di due pertinenze accatastate in C/2, l’esenzione dall’IMU vale soltanto per una. 


Inoltre l’IMU NON deve essere pagata per i seguenti immobili

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

  • gli alloggi sociali;

  • la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

  • l’unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

  • una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.


Dal 2016 infatti sono esenti dall’IMU anche i terreni agricoli ubicati nei Comuni elencati nella Circolare n. 9 del Ministero delle Finanze datata 14 giugno 1993. In più sono esenti i terreni agricoli:

  • posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali indicati nell’articolo 1 del decreto legislativo 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

  • ubicati nei Comuni delle isole minori indicati nell’allegato A della legge 448 del 2001;

  • a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.




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