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AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE: scopri di più sul Nostro nuovo servizio!

  • segreteria1eldocon
  • 26 dic 2024
  • Tempo di lettura: 2 min
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L’amministratore di condominio è la persona che si occupa della gestione dello stabile, la cui figura di riferimento è normata dal codice civile.


I compiti in capo all’amministratore di condominio sono numerosi. Il primo di essi è eseguire le deliberazioni dell’assemblea dei proprietari e convocarla annualmente per l’approvazione del rendiconto condominiale, anch’esso da redigere a cura dell’amministratore. Competenza dell’amministratore è, inoltre, curare l’osservanza del regolamento di condominio. L’amministratore disciplina l’uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell’interesse comune. Egli riscuote i contributi ed eroga le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni e per l’esercizio dei servizi comuni. In capo all’amministratore sono gli adempimenti fiscali e la tenuta del registro di anagrafe condominiale, oltre che la tenuta dei verbali assembleari e del registro di contabilità. L’amministratore conserva tutta la documentazione inerente alla propria gestione, in riferimento al rapporto con i condòmini e allo stato tecnico-amministrativo dell’edificio. È suo dovere, inoltre, fornire al condomino che ne faccia richiesta un’attestazione relativa allo stato dei pagamenti e delle eventuali liti in corso.



I provvedimenti presi dall’amministratore nell’ambito dei suoi poteri sono obbligatori per i condòmini e contro di essi può essere fatto ricorso all’assemblea condominiale.

La legge pone inoltre a carico dell’amministratore l’obbligo di agire nell’interesse dei condòmini e per la riscossione forzosa delle somme dovute dai condòmini morosi.


In caso di lavori straordinari, la recente giurisprudenza ha riconosciuto in capo all’amministratore di condominio il compito di curare tutti gli adempimenti previsti per legge, utili all’ottenimento di eventuali opportunità fiscali. Rientrano in questo ambito i pagamenti in maniera tracciabile all’impresa appaltatrice così come la certificazione dell’avvenuto versamento del contributo da parte del singolo condomino. La legge stabilisce che un condominio necessiti di un amministratore quando vi siano più di 8 condòmini, ovvero titolari del diritto di proprietà. In questo caso, se l’assemblea non provvede alla nomina, essa è fatta dall’autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condòmini o dell’amministratore dimissionario.


❗ Se sei interessato a questo servizio vieni a trovarci in via Garibaldi 78 a Cornaredo. Ci puoi contattare anche all'indirizzo email segreteria2.eldoconsulting@gmail.com oppure al numero 3667638534 per prendere appuntamento e\o avere maggiori informazioni. ❗


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